Rif. Cass. Ordinanza n. 3926 del 9 febbraio 2023
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3926 del 9 febbraio 2023, ha stabilito che l’azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia ex art. 1495 c.c. si prescrive nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto, indipendentemente dalla scoperta del vizio. Tuttavia, per i vizi riconosciuti all’atto di vendita, la relativa azione si prescrive nel termine di dieci anni.
Nel caso specifico, la convenuta è stata condannata dal Tribunale al pagamento di una somma per il
risarcimento dei danni causati dai vizi dell’immobile venduto ai compratori. La società ha presentato ricorso in appello, sostenendo la prescrizione dell’azione risarcitoria ex art. 1495 c.c., ma il giudice ha rigettato l’eccezione di prescrizione. La convenuta ha quindi proposto ricorso per cassazione, che è stato accolto: la Corte di Cassazione ha stabilito che l’onere della prova della scoperta del vizio, da cui far decorrere il termine prescrizionale (di un anno dalla consegna del bene compravenduto) grava sul compratore.