rif. Cass. civile del 31 marzo 2023, n. 9066
Si segnala una recente sentenza della Cassazione civile del 31 marzo 2023, n. 9066, che riguarda una controversia ereditaria tra un figlio naturale e un figlio legittimo di un de cuius deceduto nel 1944. La sentenza affronta due questioni: la normativa applicabile alla successione dopo la riforma del 2012 e l’obbligo di collazione ereditaria per il figlio naturale.
Sulla prima questione, la sentenza riconosce il principio di non discriminazione tra i figli nati nel matrimonio e i figli nati fuori di esso, affermando che ad entrambi spetta la medesima quota sui beni relitti. La sentenza si basa sulle pronunce della Corte Costituzionale n. 146/2015 e n. 145/2022, che hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme che prevedevano una quota dimezzata per i figli naturali nelle successioni aperte prima del 1975. La sentenza si conforma anche al precedente della Cassazione civile n. 19790/2014, che ha applicato il principio di non discriminazione anche alle cause ancora pendenti.
Sulla seconda questione, la sentenza stabilisce che l’obbligo di collazione grava anche su chi subentra all’erede, in quanto si tratta di una regola generale del diritto successorio che non è stata modificata dalla riforma del 2012. La sentenza si richiama ai precedenti della Cassazione civile n. 19833/2019 e n. 8510/2018, che hanno confermato l’applicabilità della collazione anche ai figli naturali riconosciuti giudizialmente.
La sentenza rigetta quindi il ricorso del discendente del figlio legittimo e conferma la decisione della Corte d’Appello, che aveva attribuito al figlio naturale la metà della quota spettante ai figli legittimi e aveva escluso la collazione ereditaria.
La Corte statuisce che, in caso contrario, si escluderebbe l’operatività dell’istituto della collazione in ragione di un evento del tutto casuale, ovvero quello della sopravvenuta morte dell’originaria parte condividente, escludendo le donazioni ricevute dal coerede e trasformando l’obbligo di collazione in una prestazione destinata a estinguersi con la morte del coerede donatario, in contrasto con quanto stabilito dall’art. 740 c.c. in tema di rappresentazione.