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Rif. sentenza Tribunale di Latina del 27 febbraio 2023, n. 464


La sentenza del Tribunale di Latina riguarda una controversia tra un condominio e una ditta edile per
l’inadempimento di un contratto di appalto prelativo ai lavori di manutenzione e costruzione. Entrambe le
parti avevano eccepito l’inadempimento dell’altra e avevano richiesto la risoluzione del contratto e il
risarcimento dei danni. Dopo l’istruttoria probatoria e una ricostruzione contabile del contratto, il Tribunale ha accertato che il condominio era inadempiente per non aver corrisposto alla ditta edile una somma dovuta per i lavori. Pertanto, il Tribunale ha dichiarato la risoluzione del contratto a carico del condominio per inadempimento, escludendo il risarcimento dei danni. Tuttavia, il Tribunale ha riconosciuto il diritto del condominio a richiedere il risarcimento del danno causato dalla difformità di alcune opere rispetto a quelle programmate. La sentenza in questione approfondisce alcuni principi importanti relativi alla risoluzione di un contratto di appalto per inadempimento. In particolare, viene precisato che la pronuncia costitutiva del giudice priva di causa giustificativa le reciproche obbligazioni dei contraenti e l’obbligo di restituzione da parte del committente è determinato in relazione all’ammontare del corrispettivo originariamente pattuito.
Si sottolinea anche che la risoluzione del contratto non pregiudica la garanzia per vizi e difformità dell’opera e che il credito dell’appaltatore per il corrispettivo permane invariato se il committente chiede il risarcimento del danno per l’inesatto adempimento anziché l’eliminazione diretta dei vizi.

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